Consiglieri: in carica o dimessi

  • Categoria: Territorio
  • Pubblicato: Lunedì, 05 Dicembre 2022 11:36
  • 05 Dic

L'avvocato Flavio Crea, dello studio Crea Scinaldi e Partners di Pavia, che si occupa di diritto amministrativo e del lavoro, spiega in un’intervista a La Provincia Pavese la procedura di dimissione dei consiglieri.

«Le dimissioni dei consiglieri sono previste da due articoli, il 38 e il 141, del decreto legislativo 267 del 2000, il Testo unico degli enti locali. Tra queste due disposizioni c'è molta differenza. L'articolo 38 consente le dimissioni del consigliere che vuole abbandonare la carica, e sono presentate personalmente al protocollo del Comune. Se invece come consigliere voglio ottenere il risultato dello scioglimento del consiglio comunale sono obbligato a ricorrere a un altro istituto, che è la dimissione collettiva ultra dimidium, che deve avvenire in modo contestuale tra tutti i membri del consiglio che rappresentino la maggioranza più uno del plenum. Contestuale non significa che le dimissioni debbano essere presentate su unico foglio: valgono anche con atti separati purché siano presentati insieme al protocollo dell'ente».

«Le dimissioni vanno tutte presentate e protocollate, altrimenti non si raggiunge l'obiettivo, che è quello dello scioglimento del Consiglio. La presentazione delle dimissioni deve essere autenticata e presentata in originale. Se non è stato raggiunto l'obiettivo, cioè lo scioglimento del Consiglio comunale, perché il numero richiesto non si è perfezionato, per qualunque ragione, i consiglieri non decadono dalla carica».