Lavori del Consiglio Comunale di Vigevano

12 dicembre 1997

1) - Interrogazione del Cons. Prati di Alleanza Nazionale sulla funzionalità della linea ferroviaria Milano-Mortara. (Rel.Ass. Broli: rinviata.

2) - Approvazione convenzione tra il Comune di Vigevano e la Provincia di Pavia per la definizione dei rapporti conseguenti alla Legge 11.1.96 n. 93, in materia di edilizia scolastica. (Rel. Ass. Agostini): approvata all'unanimità.

3) - Rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria. (Rel. Ass. Piccolini): rinviata.

4) - Proroga validità dei criteri ai quali attenersi nell'esaminare la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei commercio. (Rei. Ass. Broli): approvata a maggioranza.

5) - Approvazione regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della Legge n. 241/90. (Rel. il Sindaco): rinviata.

6) - Approvazione del regolamento di Contabilità (Rel. Ass. Piccolini): rinviata.

7) - Approvazione regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato. (Rel Ass. Piccolini): rinviata.

8) - Approvazione regolamento per la gestione in economia delle farmacie comunali. (Rel. Ass.Agostini): rinviata.

9) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio - esercizio finanziario 1998. (Rel. Ass. Piccolini): rinviata.

 

Note

D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 50

(Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385.

Articolo 51

(Oggetto del servizio di tesoreria)

1 . Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli i adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito tesoriere.

Articolo 52

(Affidamento del servizio di tesoreria)

I . L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure [di gara] ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni dì legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.


trattasi dei criteri attualmente vigenti, la cui validità viene prorogata fino all'approvazione del nuovo Piano per il Commercio.


 

Legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa
Capo I
PRINCIPI
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.

 

Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o
per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del
comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

 


 

D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 1(Ambito di applicazione)

1 L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stabilito dalle disposizioni di principio del presente decreto.

2 L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2

(Potestà regolamentare)

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

  1. Il regolamento di contabilità può assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
  2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente decreto e delle altre leggi vigenti.

 

Articolo 3

(Servizio finanziario)

1. Con il regolamento di contabilità gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni .

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.


aggiorna le norme in base alle quali operano le tre farmacie comunali


D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 5

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.


28 novembre 1997

1) Interrogazione del Cons. Prati di Alleanza Nazionale sul trasferimento della sede dell' Informagiovani. (Rel. Ass. Salluzzo).

2) Interrogazione dei Cons. Prati di Alleanza Nazionale sull'istituzione della figura del Vigile di Quartiere. (Rel. Ass. Salluzzo>.

3) Convenzione tra il Comune dì Vigevano e la Provincia di Pavia per la definizione dei rapporti conseguenti alla Legge 11/1/96 n. 23, in materia di edilizia scolastica. (Rel. Ass. Agostini): rinviata al prossimo Consiglio Comunale.

4) Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione di competenza e di cassa del Comune per l'esercizio finanziario 1997. (Rel. Ass. Piccolini): approvata a maggioranza.

5) Utilizzo del fondo di riserva ordinario: deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale. D. Lgs. n. 77 del 25.2.1995, art. 8, comma 2, regolamento di contabilità art. 48, comma 3. Comunicazione. (Rel. Ass. Piccolini): non necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

6) Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento parcella all'Ing. Allegri ( Rel. Ass. Piccolini): votato all'unanimità.

Note


Dalla relazione previsionale e programmatica della Giunta comunale per il 1997: potrà essere individuato uno spazio da assegnare ai giovani in autogestione, sulla base di un regolamento comunale, per lo svolgimento di attività culturali e ricreative.


Regolamenta il passaggio degli oneri per la manutenzione degli edifici delle scuole medie superiori dalla amministrazione comunale a quella provinciale.


Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell' ente entro il 30 novembre di ciascun anno. si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Vedasi l'analisi del bilancio del Comune di Vigevano


Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio. Il fondo è utilizzato. con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.


L'istituto della transazione, come pure quello dell'arbitrato, è sempre più utilizzato, nel campo dei rapporti economici tra privati, per definire vertenze complesse senza attendere il giudizio della magistratura quando la materia del contendere abbia un grado di opinabilità tale per cui si ritenga che neppure il Tribunale possa dirimere la controversia in modo convincente.

Allora ambedue le parti si accordano su di una soluzione che ritengono più conveniente rispetto alle lungaggini ed ai rischi di probabilità che le interpretazioni della Magistratura siano loro sfavorevoli.

E ciò può avvenire anche nel corso di cause già intentate quando ci si accorga che la Magistratura non è stabile nelle sentenze e quindi si rischi di passare dalla ragione al torto per effetto della evoluzione legislativa o giurisprudenziale.

Ma, ovviamente, si transige solo a conclusione di una valutazione complessiva che faccia ritenere più opportuna la chiusura extragiudiziale di una controversia, ad un costo certo ed accettabile, piuttosto che l'incognita di una successiva, molto più onerosa, sentenza sfavorevole.

E si è disposti ad accettare la transazione solo se l'opportunità è suggerita da fonte autorevole e degna di fiducia.

Quindi si transige nella fondata convinzione che ciò corrisponda all'interesse proprio.

Nel caso di un ente territoriale, questa decisione va assunta dai Consiglieri che, essendosi candidati presso l'elettorato per fare gli interessi della propria comunità locale, ne hanno ricevuto, con l'elezione, l'onore e l'onere delle decisioni conseguenti.

L'art. 4 dello Statuto comunale ci ricorda che il Comune rappresenta la comunità vigevanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ed il successivo art 8 individua nel Consiglio comunale l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo che esercita le potestà conferitagli dalla legge ed adotta i relativi provvedimenti.

Poste queste premesse, si tratta di valutare se, nel caso sottoposto alla deliberazione di questa sera, tutte le condizioni poste sopra siano positivamente verificate.

Nel qual caso il Consigliere comunale ha il dovere di procedere a tutela degli interessi della comunità che lo ha eletto adottando il conseguente provvedimento.

Dagli atti sottoposti alla nostra attenzione emergono i seguenti elementi a cui si devono riferire le nostre valutazioni:

Sulla scorta di quanto sopra esposto, la previsione di un accoglimento della domanda avversaria sotto il titolo di arricchimento senza causa appare sufficientemente fondata.

Se così dovesse essere, l'esborso a cui il Comune sarebbe sottoposto (ed a breve, perché ‚ ora le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive) non sarebbe probabilmente inferiore ai 600 milioni di lire. All'importo tariffario della parcella (290 milioni), infatti, si sommerebbero, quantomeno gli interessi legali dalla domanda (settembre 1984) e le spese processuali. E ciò, senza voler tener conto di una possibile rivalutazione dell'importo capitale, trattandosi di debito di valore.

Alla luce delle argomentazioni che Le ho illustrato valutati oggettivamente i rischi della decisione giudiziale, la ventilata possibilità di definire transattivamente la controversia col pagamento dal Comune all'ing. Allegri di somma intorno a 250 milioni di lire appare meritevole di favorevole accoglienza ed in tale senso è il mio consiglio.

Una delle novità più rilevanti, che riguarda contemporaneamente gli enti sani e quelli dissestati, è la modifica delle tipologie dei debiti fuori bilancio che possono essere sanati permanentemente. Delle cinque tipologie fissate dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è stata modificata l'ultima, quella della lettera e). La precedente versione stabiliva che potessero essere riconosciuti dall'amministrazione locale i debiti fuori bilancio per i quali non era ipotizzabile una responsabilità da parte di funzionari e/o amministratori nell'ordinazione della spesa in violazione delle norme giuscontabili che regolano l'impegno di spesa. L'attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento. Conseguentemente è stata modificata la disposizione di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo in ordine alla non imputabilità all'ente dell'obbligazione scaturente da impegno di spesa assunto irritualmente per la parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto, ai sensi del comma 4, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 77 del 1995, per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale dall'altro.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia. Di conseguenza gli enti sono chiamati a riesaminare tutti i debiti fuori bilancio non riconosciuti, alla luce dei nuovi criteri del novellato articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332).

Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.

 L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali. Per le attività a carattere istituzionale o pubblicistico è solitamente la norma stessa a quantificarne il valore.

 Al riguardo si ritiene che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

Il nostro gruppo ritiene che le valutazioni sopra espresse debbano far propendere verso la doverosità di deliberare, nell'interesse della comunità vigevanese richiamato in premessa, l' autorizzazione alla sottoscrizione della transazione proposta.

Rispetto a quanto fin qui argomentato risulterebbe oltremodo difficile trovare una motivazione valida che possa giustificare la volontà di proseguire nella vertenza sino alla sentenza. Tale mancanza di motivazione verrebbe a configurarsi, per gli amministratori che assumessero la decisione di respingere la presente proposta di transazione, come colpa grave, presupposto per una azione di responsabilità per danno erariale procurato al Comune.

Peraltro, con altrettanto senso di responsabilità e sempre nell'ottica della più completa tutela degli interessi dei cittadini, occorre anche considerare che la natura discrezionale della transazione stessa porrebbe l'amministrazione comunale in posizione di estrema debolezza se fosse costretta ad agire in via giudiziale per ottenere il rimborso, totale o parziale, dell'esborso verso l'ing. Allegri.

In quest'ultimo caso, responsabile ultima della definitività della parte di danno eventualmente non recuperato sarebbe la maggioranza di Consiglio comunale che ha votato la transazione.

Dunque, paradossalmente, occorrebbe attendere la sentenza da pronunciarsi sulla causa in corso per accertare di quanto ci si debba rivalere sui veri responsabili del danno di cui al debito fuori bilancio, qualora, ovviamente, si reputi che per rivalsa si debba agire.

Ma, per quanto attiene la possibilità di rivalsa della somma oggetto della transazione verso gli amministratori dell'epoca del fatto, ritengo che il problema non si presenterà in quanto l'azione di responsabilità (ammesso che si possa provarla) risulterebbe improponibile per prescrizione, come previsto dall'art. 58 - comma 4' - della L. 142/90: "L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto".

Altre responsabilità, dalle argomentazioni sopra esposte, non si intravedono.

(intervento di Silvio Oglio per conto del gruppo consiliare dell'Ulivo)


 

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21 novembre 1997

1) Interpellanza del Cons. Pomati di Alleanza Nazionale sugli orientamenti della Giunta sul problema del P.R.G. (Rel. Ass. Pizzi).

2) Interpellanza dei Conss. Loria e Pacinotti del Gruppo Forza Italia sul problema delle liste d'attesa per la frequenza degli asili nido e delle scuole materne (Rel. Ass. Agostini).

3) Interrogazione del Cons. Guarchi del Partito della Rifondazione Comunista sull'istituzione del servizio di Vigilanza Ecologica Zoofila Volontaria (Rel. Ass. Pizzi).

4) Interrogazione del Cons. Guarchi del Partito della Rifondazione Comunista sul trasferimento della sede dell'Informagiovani e sul contratto d'affitto (Rel. Ass. Salluzzo).

5) Surrogazione del Consigliere Comunale Luigi Re, dimissionario, e convalida del nuovo eletto ( Rel. il Sindaco): è subentrato Wzlter Bartocci.

6) Esame ed approvazione del documento di indirizzi del nuovo P.R.G. (Rel. Ass. Pizzi): è stato approvato senza modifiche; il testo è consultabile alla pagina sopra indicata.

7) Mozione dei Conss. Molina, Guarchi, Loria, Merlo, Oglio, Pacinotti, Pellegrini, Prati, Verlich, Villa e Boccalari per la difesa dei diritti umani nel caso del monaco buddista Thich Quang Do: approvata all'unanimità.


13 febbraio 1998

1) - Interpellanza dei Conss. Pacinotti, Loria, Prati, Pomati, Merlo, Nava, Pistoja e Malvestito sui progetti obiettivo dei 1997. (Rel. Ass. Santagostino).

2) - Mozione dei Conss. Prati, Merlo, Pomati, Loda, Pacinotti, Nava e Pistoja sulla manifestazione sportiva "Scarpa d'Oro»: respinta

3) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci dei Gruppo «Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sulle politiche giovanili: respinta

4) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci dei Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" per provvedimenti anti-nomadi: respinta

5) - Approvazione della variante all'azzonamento dei P.R.G. vigente inerente l'ampliamento di un insediamento industriale in via Fogliano Superiore (Rel. Ass. Pizzi): approvata

6) - Approvazione della variante all'azzonamento dei P.R.G. vigente inerente il complesso scolastico e sportivo di Via Valletta Fogliano e modifica alle Norme di Attuazione (artt. 49 e 53). (Rel. Ass. Pizzi): approvata

7) - Controdeduzioni alla variante all'azzonamento dei P.R.G. vigente inerente l'individuazione di nuove zone a servizi d'uso pubblico - V.le Agricoltura. (Rel. Ass. Pizzi): approvate

8) - Rinnovo convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione dei servizio acqua e modifica di alcune clausole. (Rel Ass. Piccolini): approvata

9) - Revisione dello Statuto Comunale (vedasi il testo definitivo approvato il 13/3/98)

10) - Esame e valutazioni sulla situazione politico-amministrativa in merito all'utilizzo delle ex scuole «Colombo» ed ai trasferimento dell'Ufficio Anagrafe, dell'Ufficio Tributi e dell'Informagiovani (Richiesta ex art. 31 - comma 7 - L. 142/90) : rinviati

Note

Il procedimento di approvazione del Piano Regolatore e delle sue varianti stabilisce che, dopo una prima approvazione del Consiglio Comunale e prima della trasmissione degli atti alla Regione, cui compete di esprimere il giudizio complessivo finale, il Consiglio Comunale riapprovi il Piano o le sue varianti, controdeducendo alle osservazioni eventualmente formulate, nel frattempo,dai cittadini.

Il Comune di Garlsco è convenzionato con l'A.S.M. di vigevano per la gestione del proprio servizio idrico.

Il comma citato stabilisce che il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ( 7 per Vigevano).


19 e 20 febbraio 1998

ORDINE DEL GIORNO

Surrogazione del Consigliere Comunale Massimo Boccalari, dimissionario, e convalida del nuovo eletto: subentra Manea Giuseppe che aderisce al gruppo U.D.R. con Giancarlo Malvestito.

1) - Interrogazione del Cons. Guarchi dei Partito della Rifondazione Comunista sul servizio di trasporto agevolato a favore di persone anziane e/o disabili. (Rel. Ass. Agostini).

2) - Mozione del Consigliere Guarchi dei Partito della Rifondazione Comunista relativa alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore: respinta

3) - Mozione dei Conss. Pacinotti e Loria di Forza Italia sulla gestione mense scuole materne: rinviata.

4) - Revisione dello Statuto Comunale: seconda lettura: approvata a maggioranza qualificata; vedasi testo definitivo approvato il 13/3/98.

5) - Esame e valutazioni sulla situazione politica - amministrativa in merito all'utilizzo delle ex scuole "Colombo" ed al trasferimento di alcuni Settori dei Comune. (Richiesta ex art. 31 - comma 7 - L. 142190): concluso con ordine del giorno che demanda, all'unanimità, ad una prossina riunione della Commissione Territorio ed Ambiente la prosecuzione degli approfondimenti.

6) - Ordine del Giorno dei Comitato per la difesa della Marelli a Pavia. (Rel. Ass. Broli): approvato all'unanimità

7) - Adozione di variante all'azzonamento dei P.R.G. vigente inerente un insediamento industriale in V.le Artigianato ang. Via Indipendenza. (Rel. Ass. Pizzi): approvata

8) - Adozione di variante all'azzonamento dei P.R.G. vigente inerente l'ampliamento di un insediamento industriale in V.le Commercio. (Rel. Ass. Pizzi): approvata


Consiglio Comunale del 22 maggio 1998

1) Modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ( Legge comunitaria 95/97 n. 128 del 24/4/98): approvate all'unanimità

riguardano i rifiuti tipici delle imprese commerciali ed industriali che sono stati assimilati a quelli urbani (imballaggi, recipienti in vetro, ecc.)


Consiglio Comunale del 5 giugno 1998

1) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania» sul degrado del manto stradale in C.so Torino tra la circonvallazione esterna e il "Casello 10». (Rel. Ass. Pizzi).

2) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sui rischi di crollo della carreggiata in Strada Regina. (Rel. Ass. Pizzi).

3) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo «Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sulla mancata cura delle fioriere nel centro storico. (Rel. Ass. Pizzi).

4) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sul degrado dei marciapiedi in Via Farini. (Rel. Ass. Pizzi).

5) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sulle strade private e consortili inglobate nel tessuto edilizio urbano. (Rel. Ass. Pizzi).

6) - Interpellanza del Cons. Prati del gruppo di Alleanza Nazionale sul parcheggio all'interno dei cortile della scuola media Bussi. (Rel. Ass. Broli).

7) - Interpellanza del Cons. Prati del gruppo di Alleanza Nazionale sul progetto di gestione del parco Parri. (Rel. Ass. Pizzi).

8) - Interpellanza del Cons. Prati del gruppo di Alleanza Nazionale sulla restituzione delle monete del "Tesoretto di Vigevano". (Rel. Ass. Santagostino).

9) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del Gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" sul futuro delle fiere a Vigevano e di Palazzo Esposizionei (Rel. Ass. Broli).

10) - Interpellanza del Cons. Pomati di Alleanza Nazionale sulla richiesta dei negozianti locali dell'apertura domenicale dei propri esercizi. (Rel. Ass. Broli).

11) - Ordine dei giorno del Cons. Pomati dei gruppo di Alleanza Nazionale sulle 35 ore settimanali di lavoro: ritirato

12) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci del gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" per la modificazione del progetto di viabilità in zona Via Madonna Degli Angeli - Via Dei Carmine Via S. Maria: respinta

13) - Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 155 dei 4/5/98 avente per oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000. (Rel. Ass. Piccolini): approvata

14) - Approvazione regolamento comunale relativo al servizio di provveditorato ed economato.(Rel. Ass. Piccolini): approvato

15) - Approvazione nuovo regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunali da adibirsi ad installazione dei parchi divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri. (Rel. Ass. Broli): approvato

16) - Approvazione regolamenti per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- servizio taxi e servizio di noleggio con conducente. (Rel. Ass. Broli): approvati


Sulla scorta delle verifiche effettuate nelle trascorse gestioni dei parchi divertimento, nonchè su esplicita sollecitazione delle organizzazioni di categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante, si propone una revisione complessiva del regolamento.

Disciplina del trasporto individuale o di piccoli gruppi in ambito prevalentemente locale e della della professione di tassista.

In applicazione delle disposizioni del Regolamento di Contabilità, vengono previste le modalità per l'acquisto dei beni da utilizzarsi dagli uffici comunali.


Adunanza straordinaria del Consiglio Comunale del

lunedì 15 giugno 1998

con prosecuzione il

martedì 16 giugno 1998

per la trattazione del sottoelencato

ORDINE DEL GIORNO

1) - Interpellanza dei Conss. Sala e Bartocci del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania sulla realizzazione di nuovi campi da calcio in favore dei Frati di C.so Genova. (Rei. Ass. Salluzzo).

2) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania per la messa a sicurezza dell'incrocio Via S. Maria - C.so Brodolini: ritirata

3) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania per la messa a sicurezza dell'incrocio Via S. Maria - V.le Commercio: ritirata

4) - Mozione dei Conss. Sala e Bartocci del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania sul Piano Commerciale: respinta

5) - Approvazione Piano Commerciale. (Rel. il Sindaco): approvato

6) - Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio finanziario '97 dell'A.S.M. - Azienda Speciale del Comune di Vigevano. (Rel. Ass. Piccolini): approvato

7) - Approvazione del rendiconto generale del Comune per l'esercizio finanziario '97. (Rel. Ass. Piccolini): approvato


8) - Sostituzione membro in alcune Commissioni consiliari permanenti: approvate


Note

Ambito di applicazione della normativa
Le presenti norme fissano, ai sensi della normativa statale e regionale vigente al 14/05/98, e tenuto conto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in Comune:

A) - I limiti e le condizioni in base a cui possono essere concesse le autorizzazioni per il commercio al dettaglio in sede fissa

B) - Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto A)

C) - Le prescrizioni urbanistiche per le attività di cui al precedente punto A), da riprendere e precisare negli strumenti urbanistici comunali in occasione del loro aggiornamento.

Le indicazioni contenute nelle Direttive Generali e negli allegati grafici hanno, ognuna per l'ambito che le compete, la stessa efficacia delle presenti norme alle quali si richiamano.

Le presenti norme hanno validità per gli argomenti di cui al comma 1 su tutto il territorio comunale.

Le scelte amministrative operate dal Comune anche in altri settori, ma implicanti aspetti commerciali, non dovranno invalidare o rendere inattuabili le presenti norme, né contrastare con le direttive per la razionalizzazione della rete di vendita e della rete di somministrazione.

La normativa del presente piano è da considerarsi integralmente applicabile per l'esame delle domande pervenute prima della pubblicazione del decreto di riforma dei commercio (24/04/98), che dovranno essere evase entro 90 gg da tale data.

Trascorsa tale data, e fino ad un anno dalla pubblicazione del decreto di riforma del commercio, le norme di piano rimarranno in vigore solo per quanto non contrasti con le norme immediatamente esecutive, e limitatamente alle domande di nuove attività, per le sole domande di concentrazione risultanti ancora ammissibili ai sensi del nuovo decreto.

Successivamente, in attesa dell'assunzione dei provvedimenti comunali conseguenti alle direttive della Regione sul commercio, rimarranno in vigore le sole disposizioni compatibili con le norme di legge vigenti e con le suddette direttive regionali.

In attesa di emanazione e di recepimento delle disposizioni regionali di cui all'art.6 del D.Lgs. 114/98, e per quanto non incompatibile con le stesse, il presente piano tiene luogo dei criteri di cui all'art.8, commi 3 e 4 del D.Lgs. 114/98


Il conto consuntivo 1997 dell' A.S.M. chiude con un utile di £ 1.852.136.096, delle quali £ 1.296.495.267 saranno introitate dal Comune di Vigevano