STATUTO DEL COMUNE DI VIGEVANO

 

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Comune

Art. 2. Stemma, gonfalone

Art. 3. Territorio

Art. 4. Funzioni del Comune

Art. 5. Albo pretorio

Art. 6. Pari opportunità

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7. Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8. Ruolo, funzioni e presidenza

Art. 9. Consiglieri comunali

Art. 10. Gruppi consiliari

Art. 11. Commissioni Consiliari

Art. 12. Pubblicità delle sedute

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 13. Ruolo e funzioni

Art. 14. Composizione

Art. 15. Assessori

Art. 16. Vice sindaco

CAPO IV

SINDACO

Art. 17. Ruolo

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

Art. 18. Segretario comunale e Direttore Generale

Art. 19. Dirigenti

CAPO II

PERSONALE

Art. 20. Ruolo

CAPO III

UFFICI E SERVIZI

Art. 21. Organizzazione

Art. 22. Servizi pubblici

Art. 23. Aziende Speciali

Art. 24. Istituzioni

Art. 25. Società per azioni

Art. 26. Partecipazione a società di capitali

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27. Gestione economica e finanziaria

Art. 28. Controllo di gestione

Art. 29. Revisori

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 30. Convenzioni

Art. 31. Accordi di programma ed altri interventi

TITOLO V

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 32. Articolazione del territorio

Art. 33. Organi della Circoscrizione

Art. 34. Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

Art. 35. Competenze dei Consigli circoscrizionali

Art. 36. Delega di funzioni deliberative e gestionali

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Istituzione

Art. 38. Requisiti del Difensore civico

Art. 39. Elezione e durata in carica

Art. 40. Funzioni

Art. 41. Mezzi e personale

Art. 42. Trattamento economico

Art. 43. Decadenza e revoca

Art. 44. Regolamento

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI C1TTADINI

Art. 45. Rapporti con le forme associative

Art. 46. Partecipazione nei procedimenti

Art. 47. Azione popolare. Diritti d'accesso

Art. 48. Istanze, petizioni e proposte

CAPO II

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 49. Mezzi di consultazione

Art. 50. Referendum

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51. Entrata in vigore

Art. 52. Norma transitoria


STATUTO DEL COMUNE DI VIGEVANO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Comune

1. - Il Comune di Vigevano è ente autonomo nel quadro dell'unità della Repubblica e nell'ambito delle norme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.

2. - Il Comune, nella sua azione, si ispira ai principi dell'affermazione dei valori della persona, della solidarietà, della partecipazione dei cittadini.

3. - Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

 

Art. 2. Stemma, gonfalone

1. - Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma depositato presso l'archivio di Stato di Milano serie Araldica "Stemmario del Cremosano" - anno 1673 - pag. 317.

2. - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione del Consiglio comunale.

3. - Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso da Francesco II Sforza con decreto del 2 febbraio 1532.

4. - L'uso dello stemma comunale è consentito esclusivamente al Comune, alle Istituzioni ed agli Enti da esso dipendenti.

 

Art. 3. Territorio

1. - Il Comune di Vigevano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. - Il territorio del Comune è composto dal Capoluogo e dalle frazioni di Piccolini, Morsella, Fogliano, Sforzesca e Buccella.

3. - La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è fissata nel Capoluogo.

 

Art. 4. Funzioni del Comune

1. - Il Comune rappresenta la comunità vigevanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.- Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3.- Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità e la promozione delle condizioni che rendano effettivi i diritti, tutelino i valori della persona e comportino il miglioramento della qualità della vita.

 

Art. 5. Albo pretorio

1.- Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. - Le modalità di pubblicazione degli atti devono garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3.- Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

 

Art. 6. Pari opportunità

1.- Il Comune riconosce il principio della pari Opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

 

Art. 7. Organi

1. - Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.

 

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8. Ruolo, funzioni e presidenza

1. - Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.

2. - L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.

3. - Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4.- Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno, con votazione palese, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, nella seduta di insediamento. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, il Consigliere anziano convoca la conferenza dei Capi Gruppo, al fine di raggiungere significative convergenze, dopodiché la votazione viene ripetuta con le stesse modalità. Se la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ancora non sussiste, la votazione è ripetuta nella stessa seduta o in quelle immediatamente successive, prima di passare alla discussione di qualsiasi altro punto all’ordine del giorno, sino a quando il Presidente del Consiglio risulti eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

5.- Il Presidente rappresenta tutto il Consiglio Comunale e promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio stesso.

 

Art. 9. Consiglieri comunali

1. - Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.- La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.

3.- Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, rimozione, sospensione e supplenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

4.- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l'elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

 

Art. 10. Gruppi consiliari

1.- I Consiglieri si organizzano in gruppi e procedono alla designazione del Capo gruppo. Ciascun gruppo può essere composto anche da un solo consigliere.

2.- I Capi gruppo formano la Conferenza dei Capi gruppo.

3.- Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi e della Conferenza dei Capi gruppo sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

 

Art. 11. Commissioni Consiliari

1.- Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di insediamento.

2. - Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da Consiglieri comunali che

rappresentano, con voto plurimo, tutti i gruppi.

3. - Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di competenza del Consiglio.

4.- Su materie determinate il Consiglio comunale può istituire, al suo interno, Commissioni speciali, la cui durata e composizione sono fissate nella delibera di costituzione.

5.- La presenza del Sindaco alle sedute delle commissioni è facoltativa. La presenza del Sindaco e/o degli Assessori e/o dei Dirigenti alle sedute delle commissioni è obbligatoria quando richiesta dal Presidente di Commissione o su motivata richiesta di almeno 2 gruppi consiliari, ed è comunque obbligatoria per l’esame preliminare delle delibere da sottoporsi al Consiglio Comunale.

6. - Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

7.- Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio comunale nel proprio seno, hanno compiti di accertamento sull'attività dell'amministrazione e sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Art. 12. Pubblicità delle sedute

1. - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo che si verta in materie che comportino apprezzamenti su persone.

 

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 13. Ruolo e funzioni

1.- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

2. - Alla Giunta spetta, nel rispetto del documento programmatico, l'attuazione collegiale degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.

3.- Le riunioni di Giunta non sono pubbliche. L’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è messo a disposizione dei Consiglieri comunali e dei cittadini contestualmente all’affissione all’albo e trasmesso in elenco ai Capi Gruppo consiliari ed ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri e dei cittadini nelle forme previste dal regolamento.

 

Art. 14. Composizione

1. - La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori.

 

Art. 15. Assessori

1. - Gli Assessori devono possedere i requisiti di eleggibilità di compatibilità a consigliere comunale.

2. - L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio comunale in occasione della comunicazione della nomina della Giunta.

3. - Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola per le materie di cui siano relatori.

 

Art. 16. Vice sindaco

1. - Il Vice sindaco è nominato dal Sindaco in seno alla Giunta e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in ogni altro caso previsto dalla Legge, sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo.

2. - In caso di assenza anche del Vice sindaco le predette funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

 

CAPO IV

SINDACO

Art. 17. Ruolo

1.- Il Sindaco rappresenta istituzionalmente e legalmente il Comune; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico amministrativi da questo definiti; garantisce l'unitarietà dell'azione amministrativa comunale, coordinando l'operato degli assessori e sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti; convoca e presiede la Giunta.

2. - Il Sindaco è Ufficiale di Governo nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge.

3. - Il Sindaco, nella prima seduta della Giunta comunale, provvede a conferire ai singoli Assessori la delega per la cura di settori omogenei dell'attività comunale,

4.- La posizione giuridica ed i poteri del Sindaco sono stabiliti dalla legge.

5.- Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, che non comportino l'adozione di atti.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

Art. 18. Segretario comunale e Direttore Generale

1.- Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dalla legge e/o dai regolamenti.

2. - Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica di personale, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintenda alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario

3.- Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

Art. 19. Dirigenti

1.- I Dirigenti esercitano, nel quadro degli indirizzi fissati dagli organi dell'ente, la gestione amministrativa di competenza degli uffici e dei servizi da loro dipendenti e ne assumono la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

2.- Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

3.- Il Sindaco può delegare ai Dirigenti atti a lui attribuiti dalle leggi.

4.- Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento e negli altri casi previsti dalla legge.

5.- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6.- La Giunta definisce i sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, determinando in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione.

7.- I Dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo statuto e dai Regolamenti comunali. Sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste dalle norme regolamentari e di legge vigenti.

 

CAPO II

PERSONALE

Art. 20. Ruolo

1. - Il personale del Comune è organizzato secondo i principi ed i criteri fissati dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione.

2.- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i diritti ed i doveri del personale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica di personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deliberati dal Consiglio comunale.

4.- Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti l’organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro.

 

CAPO III

UFFICI E SERVIZI

Art. 21. Organizzazione

1.- Le modalità dell’organizzazione dell’Amministrazione del Comune sono definite da appositi regolamenti emanati dalla Giunta, sulla scorta degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

 

Art. 22. Servizi pubblici

1.- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.- Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

3.- Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e le modalità di gestione dei servizi.

Art. 23. Aziende Speciali

1. - L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2.- Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3.- Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabiliti dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere una specifica e comprovata competenza tecnica o amministrativa. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di Consiglieri circoscrizionali e di revisori contabili. Non potranno essere nominati i dipendenti del Comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da esso controllati. Il Sindaco trasmette ai Capi gruppo del Consiglio Comunale i curricula professionali delle persone nominate.

4.- Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, oltre che per scadenza del mandato o per dimissioni, cessano dalla carica a seguito di revoca motivata da parte del Sindaco, da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

 

Art. 24. Istituzioni

1. - L'Istituzione è l'organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale.

2.- Sono organi dell'Istituzione il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero e la durata in carica dei componenti del Consiglio d'amministrazione sono stabiliti da regolamento.

3.- Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo.

4.- Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. - Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

 

Art. 25. Società per azioni

1.- Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza o che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni secondo le modalità stabilite dalla legge, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2.- Nell'atto costitutivo e nello statuto della società sono stabilite la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la riserva di tali nomine al Sindaco.

 

Art. 26. Partecipazione a società di capitali

1.- Il Comune può partecipare ad enti o società di capitali che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano uno scopo sociale ed attendano all'esercizio di attività di interesse comunale.

2.- La partecipazione è deliberata dal Consiglio comunale, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta della Giunta. La proposta deve essere corredata da un progetto tecnico-finanziario e dalla bozza dello statuto societario.

 

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27. Gestione economica e finanziaria

1.- La gestione economica e finanziaria del Comune deve rispondere ai criteri di efficienza, produttività ed economicità ed è sottoposta a periodici controlli.

2. - Ogni proposta o deliberazione che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

Art. 28. Controllo di gestione

1.- Al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse comunali, l’Amministrazione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2.- Il controllo di gestione è diretto a verificare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché la funzionalità complessiva della organizzazione rispetto agli obiettivi.

 

Art. 29. Revisori

1.- Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2.- Nell’esercizio della propria attività il Collegio dei revisori dei conti compie verifiche periodiche ed esprime rilievi e formula proposte al Consiglio comunale tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3.- Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere la collaborazione del Collegio dei revisori dei conti ai fini dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione.

4.- Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

 

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.

ACCORDI DI PROGRAMMA.

 

Art. 30. Convenzioni

1. - Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per l'esercizio di determinati servizi o funzioni.

2.- La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. - Le norme del presente articolo si applicano anche per la costituzione di Consorzi.

 

Art. 31. Accordi di programma ed altri interventi

1.- Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma e ad altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.

2.- Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.

3.- Gli interventi da effettuare a seguito di accordi di programma per l’assistenza, l’integrazione speciale e la tutela dei diritti delle persone handicappate e di altri soggetti socialmente deboli con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale del Comune sono disciplinati da apposito regolamento, che definisce anche un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

 

TITOLO V

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

 

Art. 32. Articolazione del territorio

1.- Il Comune articola il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle funzioni delegate dall’ente.

2.- Nella suddivisione del territorio in circoscrizioni dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) garantire l'omogeneità dell'assetto urbanistico del territorio;

b) Tutelare la compatibilità dei servizi con le esigenze dei residenti.

c) rispettare la comunanza di radici storiche e di tradizioni della popolazione.

3.- I confini ed il numero delle Circoscrizioni sono stabiliti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati e potranno essere modificati, con le stesse modalità, sentiti i Consigli circoscrizionali che devono adottare formale parere.

4.- Il Comune promuove la pubblicità del ruolo delle circoscrizioni quali istituzioni di partecipazione.

 

Art. 33. Organi della Circoscrizione

1.- Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente.

2.- Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto secondo il metodo proporzionale garantendo la presenza di almeno un consigliere residente in ciascuna delle frazioni ubicate nel territorio della Circoscrizione. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3.- Il Presidente è eletto dal Consiglio circoscrizionale nel suo seno. Egli rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

4. - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere da lui designato.

5.- La elezione degli organi, l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinate da regolamento approvato dal Consiglio comunale. Il regolamento determina anche il numero dei componenti dei Consigli che non potrà essere superiore ai 2/5 di quello dei Consiglieri comunali.

 

Art. 34. Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

1.- I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo pari a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. - Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento

anticipato del Consiglio comunale.

 

Art. 35. Competenze dei Consigli circoscrizionali

1.- Il Consiglio circoscrizionale può limitatamente alla sua territorialità:

a) formulare proposte ed esprimere pareri per la soluzione dei problemi interessanti la Circoscrizione;

b) convocare assemblee per la discussione dei problemi inerenti la Circoscrizione;

c) presentare proposte, interrogazioni e mozioni in Consiglio comunale su materie di interesse della Circoscrizione.

2. - Il regolamento stabilisce le materie sulle quali è obbligatorio richiedere il parere. Questo, in particolare, va richiesto:

  1. sui regolamenti comunali per la gestione dei servizi a domanda individuale;
  2. sul piano commerciale e sul piano della viabilità;
  3. in materia di fiere e mercati
  4. sul Piano Regolatore Generale e sui piani particolareggiati di esecuzione del Piano Regolatore Generale rientranti nel territorio della Circoscrizione, nonché sulle relative varianti;
  5. nella predisposizione di progetti aventi particolare incidenza sulla vita della Circoscrizione da inserirsi nella Relazione previsionale e programmatica.

3.- Qualora il Consiglio comunale o la Giunta si discostino dal parere dovranno darne adeguata motivazione.

 

Art. 36. Delega di funzioni deliberative e gestionali

1.- Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle relative competenze, possono delegare ai Consigli circoscrizionali poteri deliberativi su materie attinenti alla gestione dei beni e dei servizi propri della Circoscrizione.

2.- In caso di inerzia, gravi inadempienze o violazione dei criteri direttivi, la Giunta, previa diffida, si sostituisce ai Consigli circoscrizionali inadempienti, con le modalità deliberate dal Consiglio Comunale.

 

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 37 Istituzione

1. - È istituito l'Ufficio del Difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

 

Art. 38. Requisiti del Difensore civico

1.- Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 35 anni e non superiore a 70;

b) comprovate autorità ed integrità morale, con esperienza amministrativa o di tutela dei diritti del cittadino;

c) residenza nel Comune di Vigevano da almeno due anni.

d) possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in disciplina riconosciuta equipollente per legge.

2.- La carica di Difensore civico non può essere ricoperta da chi si trovi in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge per i Consiglieri comunali. Non sono altresì eleggibili alla carica di Difensore civico:

 

Art. 39. Elezione e durata in carica

1.- Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con voto palese, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

Art. 40. Funzioni

1.- Il Difensore civico:

a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni in ordine ad abusi, disfunzioni carenze e ritardi dell’ Amministrazione comunale e delle istituzioni e aziende da essa direttamente o funzionalmente dipendenti;

b) propone al Consiglio comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici che impediscano, di fatto, ai cittadini l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

c) invia annualmente al Consiglio comunale una relazione scritta dell'attività svolta; il Consiglio esamina la relazione entro trenta giorni ed adotta le determinazioni di sua competenza;

d) può inviare al Consiglio comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche.

e) esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

 

Art. 41. Mezzi e personale

1.- Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Palazzo comunale.

2.- Il Difensore civico è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto da regolamento.

3. - Il Difensore civico ha diritto di ottenere ogni notizia utile per l'espletamento del proprio mandato nonché copie degli atti e dei documenti connessi alle questioni trattate.

 

Art. 42. Trattamento economico

1.- Al Difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nelle misure stabilite dal regolamento.

 

Art. 43. Decadenza e revoca

1.- La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica.

2.- Le cause d'incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica.

3.- Il Difensore civico può altresì essere revocato per grave inosservanza delle sue funzioni.

4.- I provvedimenti di decadenza e di revoca sono assunti, con deliberazione motivata del Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 39. In ogni caso la pronuncia di decadenza o di revoca deve essere assunta previa contestazione e concessione di un termine a difesa.

 

Art. 44. Regolamento

1. - Il procedimento per l'elezione, le modalità di intervento del Difensore civico e di organizzazione dell'ufficio sono disciplinate da regolamento.

 

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI C1TTADINI

 

Art. 45. Rapporti con le forme associative

1.- Il Comune riconosce, valorizza, sostiene e promuove la partecipazione alla vita comunale dei cittadini e delle loro libere forme di associazione, iscritti in apposito albo da istituire e disciplinare con regolamento, che operano sul territorio senza scopo di lucro ed aventi prevalenti finalità umanitarie, di promozione civile, d’assistenza sociale e di tutela dei diritti della persona nonché di tutela ambientale e di difesa degli animali. Il relativo regolamento definisce, in particolare, le modalità applicative della partecipazione dei cittadini all’impostazione ed alla verifica delle modalità di erogazione dei servizi pubblici di competenza del Comune, delle sue Istituzioni e delle sue Aziende Speciali.

2.- È riconosciuto alle forme associative e di volontariato il diritto di avanzare istanze e proposte.

3.- La partecipazione si esercita anche a mezzo di Consulte e Conferenze disciplinate da Regolamenti.

 

Art. 46. Partecipazione nei procedimenti

1.- L'inizio, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti relativi ad atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive devono essere tempestivamente comunicati agli interessati.

2. - La partecipazione è riconosciuta anche alle Associazioni di tutela dei diritti, delegate dagli interessati.

 

Art. 47. Azione popolare. Diritti d'accesso

1. - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2.-Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3.- Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

4. - Il Comune favorisce, per le finalità d'istituto, l'accesso alle proprie strutture e servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

 

Art. 48. Istanze, petizioni e proposte

1.- I cittadini e le associazioni possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale e, per quanto di loro competenza, alle Circoscrizioni. Il Sindaco o il Presidente della Circoscrizione sono tenuti a dare risposta scritta entro trenta giorni. Il mancato accoglimento deve essere motivato.

 

CAPO II

CONSULTAZIONE POPOLARE

 

Art. 49. Mezzi di consultazione

1. - Sulle materie di esclusiva competenza comunale e di interesse generale il Comune può consultare gli elettori a mezzo di referendum o di altri strumenti idonei.

2. - Il referendum può essere promosso dagli elettori del Comune.

 

Art. 50. Referendum

1.- Il referendum è indetto dal Sindaco entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:

a) del Consiglio comunale;

b) di almeno il 5% degli elettori del Comune;

c) congiuntamente da tutti i Consigli circoscrizionali, con delibera assunta da ognuno di essi a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati a ciascuna Circoscrizione.

L'ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di pace, dal Difensore civico e dal Segretario comunale.

2.- Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) lo statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;

b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche del personale e le relative variazioni;

c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) la designazione e le nomine di rappresentanti;

f) i documenti programmatici;

g) assunzione di mutui;

h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3.- Per la validità dell'esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.

4. - Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

5. - Il referendum non può essere indetto sulla medesima materia se non dopo il decorso di cinque anni dalla precedente consultazione.

6. - I referendum potranno essere svolti contemporaneamente su più questioni ma non in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. - Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da regolamento.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51. Entrata in vigore

1. - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

2. - Le disposizioni del presente statuto sono prevalenti su ogni altra diversa disposizione normativa.

 

Art. 52. Norma transitoria

1.- Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, si dovrà procedere all’adozione dei regolamenti previsti dallo stesso ed all’adeguamento di quelli vigenti.

 


Statuto approvato definitivamente dal Consiglio Comunale di Vigevano

nella seduta del 13 marzo1998

 


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