LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

approvata il 31 ottobre 1997

Il Consiglio Comunale di Vigevano

Premesso:

Considerato:

delibera i seguenti

CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A) CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI

( vedi anche il nuovo Statuto comunale)

Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali di supporto ;

L’Amministrazione del Comune si articola in Settori, Servizi, Unità operative, Unità di staff e Unità di servizi;

Il Settore è la struttura organizzativa di massima dimensione che deve garantire l’efficacia dell’azione dell’Ente nell’ambito di una materia o di più materie appartenenti a un’area omogenea;

Il Servizio è la struttura organizzativa di più uffici responsabile della gestione di intervento dell’Ente nell’ambito della materia. Il Servizio può comprendere una o più Unità operative elementari preposte allo svolgimento di attività omogenee;

L’Unità operativa può essere semplice e complessa. L’Unità operativa complessa è la struttura organizzativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione. L’Unità operativa semplice è la struttura organizzativa interna all’Unità operativa complessa, prevista per l’espletamento delle attività di erogazione di servizi alla cittadinanza;

All’Unità di staff afferiscono attività di supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo del Sindaco;

L’Unità di servizi realizza servizi utilizzati da molteplici Settori;

Collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, con connessione mediante sistemi informatici e statistici;

Armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari del lavoro privato, nonchè nel rispetto del piano cittadino di regolazione degli orari;

Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa;

Flessibilità nell’organizzazione degli uffici (con particolare riguardo a quelli in line) e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;

Adattabilità dell’organizzazione dell’amministrazione comunale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni all’art. 7, comma 5, all'art.11 e all'art. 19;

Responsabilizzazione delle figure dirigenziali/apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività procedimentalizzate, anche in base a quanto previsto dalla legge n. 273/1995;

Strutturazione formale dei rapporti tra Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti;

Adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;

Strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte mediante l’utilizzo di idonea strumentazione informatica e l'introduzione di strutture tecniche che consentano la semplificazione dell'erogazione di atti ai cittadini;

Il Sindaco può delegare ai Dirigenti atti a lui attribuiti dalle leggi;

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento e negli altri casi previsti dalla legge;

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

La Giunta definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, determinando in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione.

B) CRITERI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità dati nell’art. 1 della legge n. 241/1990;

Trasparenza, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini;

Attribuzione a un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;

Rispetto della riservatezza di terzi (persone fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n. 675;

Facilitazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati percorsi formativi del personale addetto;

C) CRITERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E ALL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nonchè delle misure organizzative per lo sviluppo dei concorsi (anche con riferimento a quanto stabilito dal DPR n. 487/1994 e successive modificazioni);

Definizione di adeguati "percorsi di carriera" atti a valorizzare le professionalità acquisite nell’ente;

Particolare attenzione per la formazione del personale;

Rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente per il comparto Regioni-Enti Locali;

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i diritti ed i doveri del personale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, disciplina inoltre la dotazione organica di personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti l’organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro.

 

NOTE

Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29:

Art. 5.
Criteri di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere
di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della
riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento,

attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello

stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli
uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché‚
con quelli del lavoro privato;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione
delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna
amministrazione, nonché‚ tra amministrazioni ed enti diversi.

 

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 1.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla

legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di

pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle

altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se

non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento

dell'istruttoria.

 

Decreto Legislativo n. 77/95 -

Articolo 7 - comma 5.

La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica

Articolo 11 (Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione Inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.

Articolo 19 (Individuazione dei responsabili dei servizi)

1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i responsabili di servizi nell'ambito dei dipendenti dell'ente, salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le comunità montane, l'organo esecutivo può. con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unicamente al potere di assumere gli atti di gestione.

3. Se a seguito di idonea valutazione. il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

 

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