Comune di Vigevano

Regolamento per l’accesso ai contributi su mutui finalizzati all’acquisto della

"prima casa"

da parte di "giovani famiglie"

ART. 1

Il Comune di Vigevano concede un contributo in conto interessi alle giovani famiglie, al fine di procedere da parte delle stesse all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile destinato a "prima casa". Per prima casa s'intende la prima proprietà immobiliare adibita a residenza della famiglia richiedente.

ART. 2

Le giovani famiglie beneficiarie del contributo devono adibire l’abitazione in oggetto a loro prima casa, presso la quale deve essere registrata la loro residenza anagrafica, comunque entro sei mesi dal rogito di acquisto o dal termine della ristrutturazione o dal rilascio del certificato di abitabilità. Il contributo può essere erogato una sola volta per ciascuna famiglia.

ART. 3

Il contributo è concesso per mutui di importo massimo sino a Lit. 150.000.000, sia per mutui di nuova accensione finalizzati a quanto previsto dall’Art. 1, sia per mutui accollati in fase di acquisto dell’immobile.

ART. 4

Il contributo concesso sarà pari a 2 punti percentuali di interessi per un periodo pari alla metà della durata del mutuo e comunque per un periodo non superiore ad 8 anni, che verrà corrisposto direttamente agli aventi diritto in una unica soluzione annuale, di norma coincidente con il 30 novembre di ogni anno, previa produzione di idonea certificazione dell’avvenuta concessione del mutuo. Gli Istituti di credito interessati applicheranno le condizioni agevolate di cui ai successivi specifici articoli.

 

ART. 5

Si intendono per giovani famiglie, coniugi di età non superiore a 35 anni ciascuno, che abbiano contratto matrimonio civilmente riconoscibile prima della presentazione della domanda di contributo, o lo contraggano entro i 6 mesi successivi alla presentazione della medesima.

ART. 6

Le giovani famiglie che intendono accedere e mantenere nel corso dell'intero periodo di erogazione il contributo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati all’Art. 5:

  1. reddito familiare lordo annuo massimo e proprietà mobiliari ed immobiliari, uguali ai limiti fissati di volta in volta per ottenere le agevolazioni sulle rette degli asili nido del Comune di Vigevano, accertato con le medesime modalità;
  2. produrre autocertificazione in cui dichiarino, sotto la propria responsabilità:
    1. che l’immobile oggetto dell’acquisto, della costruzione o della ristrutturazione, non sia assistito da altre forme di finanziamento agevolato;
    2. che l’acquisto, costruzione o ristrutturazione si riferiscono ad immobile non di categoria o tipologia di lusso destinato a prima casa;

 

 

ART. 7

Le domande devono essere presentate in duplice copia al Comune di Vigevano - ufficio Casa -ed alla Banca prescelta. Gli appositi moduli potranno essere ritirati presso gli istituti bancari convenzionati e lo stesso ufficio Casa del Comune di Vigevano.

ART. 8

Le domande verranno accolte, previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti, in ordine cronologico di presentazione, per il quale farà fede il numero di protocollo del Comune di Vigevano.

ART. 9

Le giovani famiglie non ancora coniugate che, ai sensi dell’Art. 5, abbiano presentato domanda e che non contraggano matrimonio entro i sei mesi ivi previsti, decadono automaticamente dal diritto al contributo, che viene assegnato alla prima famiglia esclusa in graduatoria per esaurimento dei fondi.

ART. 10

Le domande verranno esaminate ed accettate in ordine cronologico di arrivo, come specificato all’Art.8, ed i contributi concessi sino ad esaurimento dei fondi. Le eventuali richieste escluse dal contributo per carenza di fondi, formeranno graduatoria con i criteri di cui all’art. 8, dando precedenza nel medesimo ordine ai titolari per la successiva eventuale erogazione da parte del Comune di Vigevano.

 

ART. 11

I contributi verranno erogati dal Comune:

  1. per il primo anno, dopo la comunicazione formale al Comune, da parte dell’istituto di credito interessato, della accensione del mutuo a favore dei richiedenti
  2. per le annualità successive, previa esibizione di ricevuta o documento equivalente attestante il pagamento della rata del mutuo relativa alla banca erogante.

ART. 12

Le domande di contributo devono essere corredate di tutti i documenti necessari alla rilevazione del reddito e, se necessario, il Comune di Vigevano potrà richiedere agli interessati ulteriori elementi atti ad accertare le situazioni di fatto utili alla determinazione del diritto al contributo. La mancata presentazione di atti o documenti richiesti dal Comune di Vigevano entro i termini indicati nella richiesta stessa, comporterà l’esclusione dal contributo.

 

 

Art. 13

Disciplinare dei rapporti con gli istituti di credito

La Banca mette a disposizione dei richiedenti, come specificato negli articoli che seguono, il finanziamento agevolato di cui sopra, sul quale il Comune di Vigevano contribuisce all’abbattimento del tasso di interesse passivo nella misura di 2 (due) punti percentuali per un periodo pari alla metà della durata dell’ammortamento e comunque con un massimo di otto anni, oltre il periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi. L’importo massimo del finanziamento agevolato è di Lit. 150.000.000. (La Banca ridurrà di un punto il tasso di ammortamento, come specificato al successivo articolo).

Art. 14

Il finanziamento, erogato sotto forma di mutuo con iscrizione ipotecaria sull’immobile oggetto dell’acquisto, della costruzione o della ristrutturazione, sarà stipulato al tasso di interesse non superiore al Prime Rate ABI vigente nel giorno di stipulazione (diminuito di un punto percentuale). Tale tasso rimarrà fisso per tutto il periodo di preammortamento, con esclusione dei casi di accollo del mutuo. Successivamente sarà applicato come parametro il Prime Rate ABI puntuale o medio rilevato non oltre i sei mesi antecedenti la decorrenza della rata (sempre diminuito di un punto). Le condizioni del presente articolo potranno essere revocate ad insindacabile giudizio della Banca, qualora l’interessato non fosse ammesso dal Comune al beneficio dell’agevolazione oggetto del presente regolamento, fatta salva la facoltà dell’interessato, in tal caso, di recedere dalla richiesta di finanziamento.

Art. 15

I richiedenti dovranno espressamente indicare all’istituto bancario prescelto l’intenzione di richiedere al Comune l’agevolazione di cui al presente regolamento. L’istituto bancario si impegna quindi ad esaurire nel più breve tempo possibile l’esame della richiesta di mutuo, comunicandone immediatamente all’interessato l’eventuale esito favorevole su apposito modulo atto alla certificazione di cui all’Art. 6. La concessione dei finanziamenti avverrà, comunque, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’istituto di credito concedente, che rimane esonerato dai controlli sui requisiti dei richiedenti l’agevolazione.

Art. 16

Il Comune di Vigevano si impegna a dare ampia e capillare pubblicità all’iniziativa, segnalando con particolare attenzione gli istituti di credito aderenti all’iniziativa prevista dal presente regolamento.

 

Art. 17

Nel caso di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione e dipendenza delle convenzioni stipulate tra il Comune di Vigevano e gli istituti di credito aderenti all’iniziativa, verrà riconosciuta la competenza esclusiva al Foro di Vigevano

 

Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo all’approvazione da parte del competente organo di controllo regionale (ORECO), della deliberazione di assunzione del regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale di Vigevano.


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